Bonus mobili 2013: la disciplina

Bonus2Con l’articolo 16 comma 2 del Decreto Legge n.63/2013, il Governo ripropone il “bonus mobili”, già introdotto nel 2009, al fine di consentire la detrazione, in Unico o nel 730, delle spese relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili in corso o in progetto di ristrutturazione. Si tratta dunque di un’agevolazione cumulabile con la detrazione della ristrutturazione, in quanto l’acquisto di essi, deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Circa le tipologie di lavori che originano tale agevolazione, il rinvio al comma 1 dell’art.16 bis del Tuir non pone limitazioni, dunque anche i condòmini che pagano le spese di manutenzione ordinaria del condomìnio possono accedervi; stessa cosa per i proprietari di box-pertinenziali; e ancora quando i lavori sono finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.
Misura – Tale beneficio si esplica in una detrazione pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto, fino a un esborso massimo di euro 10.000 e suddivisa in dieci rate annuali (lo sconto annuo può arrivare fino a 500 euro, con uno sconto massimo di 5.000 euro nel decennio). Nel 2009, con circolare n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rileva il numero di contribuenti che partecipano alla spesa al fine di individuare il limite massimo agevolabile che dunque rimane immutato nell’importo di euro 10.000; mentre nel caso di spese per arredo relative a più immobili, l’importo massimo di detrazione va riferimento a ciascuna unità abitativa, dunque non ripartito.

Beneficiari – Tale bonus, essendo accessorio all’agevolazione del 50% sul recupero edilizio, riguarda i medesimi soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione, dunque non possono ottenere la detrazione coloro che rinnovano esclusivamente l’arredamento o che li acquistano per semplice arredo. Qualora non vi sia coincidenza tra l’intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione; mentre qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto le spese per l’arredo della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto di usufruire della detrazione delle spese per arredi in quanto il bonus mobili è accessorio alla detrazione per la ristrutturazione edilizia. In caso di immobile in comproprietà, il limite di euro 10.000 va ripartito tra i comproprietari tutti.

Limite temporale – Gli interventi di recupero devono essere in corso e non ultimati in data 6 giugno 2013 o a iniziare da tale data.

Esclusioni – Non possono fruire di tale agevolazione, i soggetti che acquistano unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati ex art. 16 bis c.3 Tuir.

Tipi di mobili – La legge parla di “mobili” e aggiunge che devono essere “finalizzati all’arredo”. La vecchia edizione dell’agevolazione, invece, menzionava “mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (…) apparecchi televisivi e computer” (articolo 2, D.L. 5/2009). Sono, tuttavia, ricompresi gli elettrodomestici a incasso, in quanto parte integrante dello stesso arredo (es. lavastoviglie con riferimento alla cucina). L’Amministrazione Finanziaria chiarirà se dovrà essere scomputato parzialmente l’importo del mobilio (detraibile) da quello relativo all’elettrodomestico (non detraibile) in dichiarazione. Rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute per il montaggio e il trasporto dei mobili.

Modalità di pagamento – La legge parla solo di “spese documentate”; diversamente dalla normativa del 2009 che richiedeva il “bonifico parlante”. Sembra vadano ritenute valide le consuete regole previste per le altre detrazioni Irpef, per le quali sono consentiti anche pagamenti in contanti, tenendo a mente che l’uso del contante è vietato per importi superiori ad euro 999,99. Un chiarimento in tal senso è comunque auspicabile, atteso che la detrazione è già godibile.

Procedura – Va seguita la procedura disposta per la detrazione 50% per la ristrutturazione edilizia. Non è dunque necessario inviare alcuna comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, ma basterà la semplice indicazione degli estremi catastali dell’immobile in sede di dichiarazione dei redditi. Va conservata la documentazione fiscale relativa alle spese, cioè fatture e copie dei bonifici, indicando il codice fiscale di chi effettua la spesa, la partita Iva o il codice fiscale della ditta beneficiaria del pagamento e la causale corretta.

fonte: fiscal-focus

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