Stipula di un contratto di lavoro a progetto: il Vademecum

Uploaded : slide01Come redigere un testo conforme alla normativa, senza il rischio di una trasformazione in assunzione subordinata a tempo indeterminato.

 Per stipulare un contratto di lavoro a progettodopo l’entrata in vigore del Decreto n. 76/2013 convertito in Legge 99/2013 – è necessaria la forma scritta e l’indicazione di durata, corrispettivo, forme di coordinamento e misure di sicurezza; diversamente scatta la trasformazione della collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che scatta anche se manca la connessione del progetto al conseguimento di un risultato finale (che non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente né in compiti meramente ripetitivi).

La Riforma del Lavoro ha in pratica introdotto modifiche rispetto alla Legge Biagi, disincentivando l’utilizzo improprio di questo strumento e prevedendo contributi più onerosi.

Contenuti del contratto

  • durata della prestazione di lavoro;
  • descrizione del progetto, suo contenuto caratterizzante e risultato finale che si intende conseguire;
  • corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
  •  forme di coordinamento tra lavoratore e committente sulla prestazione che, in ogni caso, non possono pregiudicare l’autonomia nell’esecuzione lavorativa;
  • misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

Il compenso

Il compenso dei collaboratori a progetto non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per relativi profili professionali e sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale di categoria o, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime applicate nel settore di riferimento alle figure con competenza ed esperienza analoga. Inoltre, se l’attività del collaboratore a progetto è analoga a quella svolta dai colleghi lavoratori dipendenti, va considerata un rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio. In tal caso sono fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Fonte Pmi.it

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